Prevenzione incendi: categorie e controlli dei Vigili del Fuoco secondo il D.P.R. 151/2011
Per garantire un livello adeguato di sicurezza, diverse attività sono soggette a controlli periodici da parte dei Vigili del Fuoco con obiettivo di garantire misure necessarie per prevenire e gestire eventuali scenari di incendio. Le attività che rientrano tra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sono oggetto dell’allegato I del DPR 151/2011.
Attività soggette a controllo VV.F.
Con riferimento al d.P.R. n. 151 del 1 Agosto 2011 le attività sono divise in categorie e classificate in tre livelli di rischio (categoria A,B e C), in base al grado di complessità che contraddistingue l’attività.
Di seguito alcuni esempi estratti dall’elenco delle attività soggette alle visiste e controlli di prevenzione incendi:
N. | ATTIVITÀ | Cat. A | Cat. B | Cat. C |
---|---|---|---|---|
67 | Scuole di ogni ordine e grado, con oltre 100 persone presenti | fino a 150 persone | Oltre 150 e fino a 300 persone | oltre 300 persone |
69 | Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva | fino a 600 m² | Oltre 600 m² e fino 500 m² | oltre 1500 m² |
70 | Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente | fino a 3.000 m² | fino a 3.000 m² | oltre 3.000 m² |
74 | Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW | fino a 350 kW | oltre 350 kW e fino a 700 kW | oltre 700 kW |
77 | Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m | fino a 32 m | oltre 32 m e fino a 54 m | oltre 54 m |
Procedure in funzione della categoria delle Attività secondo il d.P.R. 151/2011
Per le attività di categoria A non è richiesto il parere di conformità sul progetto (valutazione progetto), dunque l'attività può essere avviata tramite SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione con sopralluogo entro 60 giorni, a seguito del quale si ha l’emissione del verbale di visita tecnica.
Per le attività di categoria B è prevista la valutazione progetto da parte dei Vigili del Fuoco ed a seguito di parere favorevole l'attività può essere avviata tramite SCIA. I Vigili del Fuoco eseguono controlli a campione con sopralluogo entro 60 giorni. Anche in questo caso, si può richiedere il verbale della visita tecnica.
Per la categoria C l’iter è identico alla categoria B, ma è obbligatorio un controllo con sopralluogo entro 60 giorni da parte dei Vigili del Fuoco. Al termine del sopralluogo, viene rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
schema riepilogativo delle procedure in funzione della categoria A, B o C
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) antincendio
La SCIA antincendio costituisce la richiesta formale che il titolare dell’attività inoltra al comando dei Vigili del Fuoco per poter iniziare l’attività soggetta a prevenzione incendi. La SCIA antincendio va presentata ogni volta in cui viene avviata una nuova attività soggetta a prevenzione incendi oppure quando un’attività esistente viene modificata.
La SCIA antincendio deve essere presentata dopo l’ultimazione dei lavori e prima dell’inizio dell’attività, indipendentemente dalla categoria in cui rientra.
Il D.M. 7 Agosto 2012 disciplina anche la documentazione tecnica da allegare all'istanza di valutazione dei progetti e le certificazioni e le dichiarazioni da presentare per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
I documenti da allegare alla SCIA antincendio, in caso di non aggravio, sono:
asseverazione SCIA firma del tecnico abilitato che attesta la conformità delle opere realizzate alla normativa antincendio. Nei casi di attività di categorie B e C, deve attestare anche la conformità al progetto presentato e approvato copia della ricevuta di approvazione del progetto antincendio;
dichiarazione SCIA di non aggravio a firma del tecnico abilitato;
certificazioni SCIA di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi a firma del professionista antincendio;
dichiarazioni di rispondenza dei prodotti dei prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendio richieste, a firma del professionista antincendio;
dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 di tutti gli impianti realizzati ricadenti nel decreto, rilasciata dall’impresa installatrice;
dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel D.M. 37 2008, rilasciata dall’impresa installatrice e utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP;
dichiarazione di rispondenza di tutti gli impianti realizzati non ricadenti nel D.M. 37 2008 oppure realizzati senza progetto, rilasciata dal Professionista Antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP;
attestazione di versamento SCIA.
All’atto della presentazione della SCIA, il comando dei VV.F. effettua una verifica formale dei documenti presentati.
In caso di esito positivo del controllo viene rilasciata ricevuta scia che costituisce titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività. Dalla data di presentazione decorrono i 60 gg entro cui il comando può effettuare una visita (a campione per le attività rientranti nella categoria A e B).
Certificato di prevenzione incendi
Il certificato di prevenzione incendi è il documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose.
Il CPI è rilasciato solo per le attività di categoria C, per le attività di categorie A e B invece viene rilasciato una copia del verbale di visita tecnica su richiesta.
Applicazione delle norme tecniche
Nel panorama della prevenzione incendi, le attività soggette possono essere suddivise in due categorie: con Regola Tecnica Verticale (RTV) o senza. Questa distinzione incide direttamente sul percorso progettuale da seguire. In assenza di una RTV specifica, la progettazione antincendio si basa esclusivamente sulla Regola Tecnica Orizzontale (RTO), ovvero il D.M. 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi), che contiene criteri generali e applicabili a tutte le attività.
Nota ai fini del D.M. 03/08/2015 è considerata regola tecnica orizzontale l’insieme dei capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi.
Al contrario, quando per un’attività è disponibile una RTV, questa diventa vincolante e si applica congiuntamente alla RTO, offrendo indicazioni più puntuali e dettagliate.
Schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 3/08/2015
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