Rischio incendio “basso” o “non basso”. D.M. 03/09/2021 : nuove regole per la Prevenzione Incendi.

Introduzione

La sicurezza antincendio è un tema di fondamentale importanza per la protezione di persone, beni ed ambiente.


Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, è cambiato il modo di classificare il rischio incendio nei luoghi di lavoro.
In precedenza, con il D. Lgs. 10 Marzo 1998, si distingueva tra rischio basso, medio e alto, oggi la normativa semplifica la classificzione in due sole categorie:

  • Rischio incendio basso;

  • rischio incendio non basso.

Si tratta dunque di un aggiornamento pensato per rendere più efficace la gestione della sicurezza, soprattutto nelle attività a basso rischio d’incendio.

Quando un’attività è “a rischio incendio basso”?

Sono considerati a basso rischio i luoghi di lavoro non soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco (cioè non compresi nell’Allegato I al d.P.R. 151/2011, per i quali si applica il Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015) e nei quali risultano tutte le condizioni seguenti:

  • Con affollamento complessivo  100 occupanti;

  • Con superficie lorda complessiva ≤ 1000 ;

  • Con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

  • Ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
    NOTA Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende Qf > 900 MJ/
    .

  • Ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

  • Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

E se non sono rispettati i requisiti?

Le attività che non soddisfano le condizioni sopra elencate vengono automaticamente classificate a rischio incendio non basso.

Obblighi per il datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a redigere la valutazione del rischio incendio, con il supporto di un professionista antincendio qualificato, per adempiere a quanto previsto dal D.M 03/09/2021.

Quando aggiornare la Valutazione?

La valutazione va aggiornata immediatamente in caso di:

  • Modifiche significative dell’attività (processi produttivi, layout, impianti)

  • Variazioni dei quantitativi di materiali infiammabili

  • Cambio della destinazione d’uso dei locali o numero degli occupanti

  • Variazioni normative

I Nostri Servizi - Studio Elettroprogetti

Offriamo un servizio completo e specializzato per la valutazione del rischio incendio, che comprende:

  • Sopralluogo tecnico e analisi dello stato di fatto;

  • Classificazione del livello di rischio secondo il D.M. 03/09/2021;

  • Piano di adeguamento normativo con indicazione delle misure da adottare;

  • Consulenza personalizzata per la prevenzione incendi e la sicurezza aziendale.

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Antonio Mauriello

Laureato in Ingegneria dell’Energia Elettrica, attualmente studente magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica.

Appassionato di innovazione e sostenibilità, con un focus crescente in Progettazione Antincendio