Rischio incendio “basso” o “non basso”. D.M. 03/09/2021 : nuove regole per la Prevenzione Incendi.
Introduzione
La sicurezza antincendio è un tema di fondamentale importanza per la protezione di persone, beni ed ambiente.
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, è cambiato il modo di classificare il rischio incendio nei luoghi di lavoro.
In precedenza, con il D. Lgs. 10 Marzo 1998, si distingueva tra rischio basso, medio e alto, oggi la normativa semplifica la classificzione in due sole categorie:
Rischio incendio basso;
rischio incendio non basso.
Si tratta dunque di un aggiornamento pensato per rendere più efficace la gestione della sicurezza, soprattutto nelle attività a basso rischio d’incendio.
Quando un’attività è “a rischio incendio basso”?
Sono considerati a basso rischio i luoghi di lavoro non soggetti a controllo dei Vigili del Fuoco (cioè non compresi nell’Allegato I al d.P.R. 151/2011, per i quali si applica il Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015) e nei quali risultano tutte le condizioni seguenti:
Con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
Con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m² ;
Con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
Ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
NOTA Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende Qf > 900 MJ/m².Ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
Ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
E se non sono rispettati i requisiti?
Le attività che non soddisfano le condizioni sopra elencate vengono automaticamente classificate a rischio incendio non basso.
Obblighi per il datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a redigere la valutazione del rischio incendio, con il supporto di un professionista antincendio qualificato, per adempiere a quanto previsto dal D.M 03/09/2021.
Quando aggiornare la Valutazione?
La valutazione va aggiornata immediatamente in caso di:
Modifiche significative dell’attività (processi produttivi, layout, impianti)
Variazioni dei quantitativi di materiali infiammabili
Cambio della destinazione d’uso dei locali o numero degli occupanti
Variazioni normative
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Sopralluogo tecnico e analisi dello stato di fatto;
Classificazione del livello di rischio secondo il D.M. 03/09/2021;
Piano di adeguamento normativo con indicazione delle misure da adottare;
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